Richiesta di accesso agli atti - ex L.R. 10/91 - Delibera della Giunta Comunale n. 10/91
GENERALITA'
La richiesta di accesso agli atti, è il diritto riconosciuto a tutti i soggetti privati (compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi , che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta) a prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi.
MODALITA' DI RICHIESTA
Può essere richiesto ogni documento amministrativo (interno o non), relativo ad uno specifico procedimento, che sia detenuto dall'amministrazione, e che concerna attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura sostanziale pubblica o privata della attività stessa. La domanda di accesso:
- può esser presentata dal soggetto direttamente interessato o da suo delegato ( es: legale rappresentante- difensore, procuratore, tutore);
- deve essere redatta su apposito modulo fornito dall'Ente (SI VEDA DOCUMENTO IN ALLEGATO)
- può essere presentata a mano direttamente al protocollo del Comune, o spedita a mezzo di servizi postali agli uffici di competenza, i cui indirizzi sono consultabili in questo sito.
L'esame dei documenti amministrativi è gratuito; il rilascio di copia è subordinato al pagamento di diritti di segreteria (SI VEDA DOCUMENTO IN ALLEGATO)
Contro le determinazioni amministrative che negano il diritto di accesso o in caso di diniego implicito per decorrenza del termine di gg. 30 senza avere ricevuto risposta, nonché in caso di differimento dell'esercizio di accesso, è possibile fare ricorso:
- al TAR - Sez. Sicilia. Il ricorso può essere presentato personalmente e la parte può stare in giudizio senza l'ausilio di difensore.
- Al Difensore Civico
DIVIETI
Non possono essere oggetto di accesso i seguenti documenti: 1. i documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi. i documenti di cui è vietata la divulgazione dal Regolamento comunale2. i documenti relativi a procedimenti tributari di terzi3. la documentazione inerente l'attività del Comune diretta all'emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione4. i documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi5. i documenti individuati con deliberazione del Comune di cui sia stato vietato l'accesso con provvedimento6. i documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dal Comune 7. i documenti richiesti per categorie generali, la cui conoscenza sia rivolta ad un controllo generalizzato dell'operato del Comune.8. i documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. E' comunque garantito l'accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti dell'art. 60) del Dlgs. 196/2003.





























