Richiesta di accesso agli atti - ex L.R. 10/91 - Delibera della Giunta Comunale n. 10/91
 

GENERALITA'


La richiesta di accesso agli atti, è il diritto riconosciuto a tutti i soggetti privati (compresi quelli portatori di interessi  pubblici o diffusi , che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale  collegato ad una situazione che sia giuridicamente  tutelata  e connessa al documento  oggetto di richiesta) a prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi.


MODALITA' DI RICHIESTA

Può essere richiesto ogni documento amministrativo (interno o non), relativo ad uno specifico procedimento, che sia detenuto dall'amministrazione, e che concerna  attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura sostanziale  pubblica o privata della attività stessa. La domanda di accesso:

  • può esser presentata dal soggetto direttamente interessato o da suo delegato ( es:  legale rappresentante- difensore, procuratore, tutore);
  • deve essere redatta su apposito modulo fornito dall'Ente (SI VEDA DOCUMENTO IN ALLEGATO)
  • può essere presentata  a  mano direttamente al protocollo del Comune, o spedita a mezzo  di servizi postali  agli uffici di competenza, i cui indirizzi sono consultabili in questo sito.

L'esame dei documenti amministrativi è gratuito; il rilascio di copia  è subordinato al pagamento di diritti di segreteria (SI VEDA DOCUMENTO IN ALLEGATO)
 
Contro le determinazioni amministrative che negano il diritto di accesso o  in caso di  diniego implicito  per decorrenza  del termine di gg. 30 senza avere ricevuto  risposta, nonché  in caso di differimento  dell'esercizio di accesso, è possibile fare ricorso:

  • al TAR - Sez. Sicilia.  Il ricorso può essere presentato personalmente e la parte può stare in giudizio senza l'ausilio di difensore.
  • Al Difensore Civico

 

DIVIETI 

Non possono essere oggetto di accesso i seguenti documenti: 1. i documenti coperti da segreto  di  Stato o da divieto di divulgazione  previsti dalla legge o da regolamenti governativi. i documenti di cui è vietata la divulgazione dal Regolamento comunale2. i documenti relativi a procedimenti tributari di terzi3. la documentazione inerente l'attività del Comune diretta all'emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione4. i documenti  relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi5. i documenti  individuati con deliberazione del  Comune di cui sia stato vietato l'accesso con provvedimento6. i documenti oggetto di sequestro giudiziario  e detenuti dal Comune 7. i documenti richiesti  per  categorie generali, la cui conoscenza sia  rivolta  ad un controllo generalizzato dell'operato del  Comune.8. i documenti  che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa,  quando riguardino diritti inviolabili  e  garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. E' comunque garantito l'accesso  a questi documenti   quando siano strettamente indispensabili   alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato  di salute e la vita sessuale,  nei limiti dell'art. 60) del Dlgs. 196/2003.