Subentro dei Comuni all’EAS: la Corte Costituzionale dichiara illegittimo l’art 4 della legge regionale 16 del 2017

Pubblicato il 9 novembre 2020 • Servizi

Con la sentenza 231/2020 depositata venerdì 6 novembre, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 4 della legge regionale 16 del 2017 con cui i comuni siciliani venivano costretti a subentrare all’Eas nella gestione del servizio idrico prendendo in consegna le reti e gli impianti.

La questione è stata sollevata dal Tar Palermo nell’ambito di un ricorso avverso gli atti con cui i commissari ad acta inviati dal Governo regionale hanno preso in consegna le reti dell’Eas in nome e per conto dei comuni che si sono rifiutati, anche sotto il profilo della carenza di risorse finanziarie e tecniche, a subentrare in una gestione dell’ente regionale.

«Ritengo che si tratti di un risultato soddisfacente – commenta la sindaca di Erice, Daniela Toscano -. La Corte costituzionale, infatti, ha accolto il dubbio di illegittimità costituzionale che i Comuni di Buseto, Erice, Favignana, Castellammare, San Vito Lo Capo, Salemi hanno sollevato nei loro ricorsi. I comuni non possono dunque essere obbligati dalla Regione Siciliana a svolgere un servizio onerosissimo in sua vece, peraltro dopo decenni di abbandono. Ora attenderemo con particolare fiducia il 15 dicembre quando tutti i ricorsi saranno discussi e decisi davanti al Tar che già finora per due volte aveva già accolto le nostre istanze cautelari di sospendere provvisoriamente gli atti di prepotenza della Regione che vorrebbe lasciare la situazione nel disastro attuale, accollandone i costi e le responsabilità ai Comuni».