Prorogate anche in Sicilia le misure previste dall’ultimo DPCM

Pubblicato il 14 aprile 2020 • Emergenza

Prorogate anche in Sicilia le misure previste dall’ultimo Dpcm del 10 aprile 2020 riguardante l’emergenza Coronavirus. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, infatti, ha emanato una nuova ordinanza che resterà in vigore fino al 3 maggio e che recepisce le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le misure:

  • Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
  • È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore.
  • È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio.
  • Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione.
  • È disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. Il divieto si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci, per i prodotti editoriali e per i combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
  • Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco.
  • Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.
  • È inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni.
  • Rimangono interdetti alla fruizione i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni altro spazio pubblico. Per quanto di competenza, il Corpo Forestale assicura l'osservanza della presente disposizione.
  • Permane il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosiddette seconde case e verso luoghi di villeggiatura.
  • Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari anche all'aperto, gli operatori sono tenuti: a) all'uso costante di mascherina; b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

Ordinanza pres. Regione n. 16 del 11.04.2020

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