Ordinanza sindacale per regolamentazione della movida durante l’estate 2023

Pubblicato il 10 luglio 2023 • Commercio , Polizia Municipale

Con Ordinanza n. 243 del 06/07/2023 la sindaca Daniela Toscano ha ordinato alcune nuove misure riguardanti la movida che saranno valide con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2023.

L’ordinanza dispone regole in merito agli orari, alla vendita di alcolici, alle emissioni sonore ed alle modalità dei controlli interforze finalizzati a prevenire tensioni, disordini o risse e garantire nel contempo la quiete pubblica.

Le misure contenute nell’ordinanza sono state disposte a seguito della riunione del 15 giugno scorso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto Filippina Cocuzza, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell'ordine e di tutti i Sindaci della provincia. La riunione era stata convocata dal Prefetto al fine di definire, con tutti i Sindaci ed in modo omogeneo sul territorio della provincia, i provvedimenti da adottare per garantire lo svolgimento della cosiddetta "movida" in sicurezza, disciplinando in modo strutturato le iniziative estive sulla base di un indirizzo uniforme.

 

Seguono gli 8 punti dell’Ordinanza sindacale.
1) In tutto il territorio comunale, dalle ore 23,00 di ogni giorno fino alle ore 06,00 successive, è vietata la vendita e la somministrazione, sia in forma fissa che itinerante, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, in contenitori in vetro e non, anche se dispensate da distributori automatici. Il divieto non si applica all’interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione.
Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto del presente atto, sono i seguenti:
  1. A) attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea;
  2. B) circoli privati;
  3. C) attività artigianali;
  4. D) attività di commercio;
  5. E) distributori automatici;
È vietata, altresì, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, conformemente a quanto disposto dal D.L. 20 febbraio 2015 n. 14.
2) Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti a carattere nazionale e locale, la diffusione di musica all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia A) e B) (L. 287/91), sia dal vivo che riprodotta, è sottoposta ai seguenti limiti orari:
- Dal Lunedì al Giovedì fino alle ore 01,00 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge;
- Il Venerdì, Sabato e prefestivi, fino alle ore 02,00 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge;
- La Domenica ed i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 01,00 del giorno successivo.
Fa eccezione la settimana che va dal 12 al 20 Agosto durante la quale potrà osservarsi l’orario previsto per i giorni di venerdì, sabato e prefestivi, ovvero fino alle ore 02,00.
L’attività musicale all'aperto (concertini musicali, intrattenimenti musicali e diffusione di musica mediante appositi impianti, etc.) sia dal vivo che riprodotta, negli spazi sia pubblici che privati, è sottoposta ai seguenti limiti orari:
- Dal Lunedì al Giovedì fino alle ore 00,30
- Il Venerdì, Sabato e prefestivi, fino alle ore 02,00 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge;
- La Domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 00,30
3) In tutti casi, lo svolgimento di attività musicale è subordinato all’'adempimento dell'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall'articolo 8, commi 2, 3, 4,5 e, ove occorra, dal successivo comma 6, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del DPR 227 del 19 Ottobre 2011. Il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, l'osservanza dei limiti di emissione sonora, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti in materia, costituiscono condizione per il legittimo esercizio di attività musicali, sia all'interno che all'esterno dei locali.
4) Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale all'aperto, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana nella fascia oraria compresa tra le 14,00 e le 17,00.
Ferme restando le sanzioni amministrative disposte dalla L. 447/95 e dall’articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000, come integrato dall'art. 6 bis della L. 125/2008 e dalle consequenziali deliberazioni locali, e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650 e 659 C.P., le violazioni della presente Ordinanza (anche di una singola prescrizione) comporteranno l'immediata inibizione dell'attività musicale - sia all'aperto che al chiuso - nei confronti dell'esercizio commerciale o di somministrazione ritenuto responsabile, con le seguenti modalità:
- Alla prima violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 5 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione.
- Alla seconda violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 20 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione.
5) Ai fini dell'applicazione del precedente articolo 5), l'organo di Polizia accertatore intimerà a vista la cessazione dell'attività musicale svolta in violazione della presente ordinanza. In caso di inottemperanza alla intimazione, il Comando della Polizia Municipale adotterà e metterà in esecuzione apposito provvedimento dotato dei caratteri di esecutorietà, come previsto dall'articolo 21 Ter della L. 241/90. L'inottemperanza a quest'ultimo provvedimento comporterà la chiusura dell'esercizio per giorni 10, salva la sospensione della licenza per mesi due in caso di reiterata inosservanza dei provvedimenti adottati dalla Polizia Municipale.
6) Ai sensi dell'articolo 20 della L. 689/81, con ordinanza ingiunzione sarà disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto - sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento -, qualora la ditta interessata non abbia ottemperato nei termini di legge al pagamento della sanzione pecuniaria e alla esecuzione delle sanzioni accessorie.
7) Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza, sono ritenuti responsabili in concorso, ai sensi dell'articolo 5 della L. 689/81, coloro che commettono la violazione, nonché i responsabili dei relativi esercizi commerciali e/o di somministrazione.
8) Sono fatte salve le ulteriori limitazioni e restrizioni previste da ogni norma di legge speciale in materia, a tutela di Aree protette.